Art. 2.

      1. Il contributo di cui all'articolo 1 deve essere impiegato esclusivamente nel perseguimento dei fini statutari, secondo un piano di spesa predisposto dal comitato direttivo dell'ente morale di cui al medesimo articolo, e approvato con apposita deliberazione.
      2. L'ente morale di cui all'articolo 1 invia al Ministro della solidarietà sociale, entro il mese di marzo di ogni anno, il proprio bilancio consuntivo e una relazione tecnica nella quale sono illustrati gli obiettivi e i risultati realizzati durante l'anno di riferimento.
      3. L'ente morale di cui all'articolo 1 redige il bilancio annuale e presenta la situazione patrimoniale e il conto economico dell'esercizio annuale, corredati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, composto da soggetti aventi gli stessi titoli e requisiti previsti per i sindaci delle società di capitali o per i sindaci delle società di revisione, stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.